Statuto dell'A.N.P.S.I.


Costituzione e sede
Art. 1 E’ costituita mediante scrittura privata registrata,  ai  sensi  degli  art.  36  e  seguenti  del  Codice  Civile,  l’Associazione Professionale non riconosciuta  e  senza  scopo  di  lucro  denominata  “A.N.P.S.I”  (Associazione  Nazionale Professionisti Sanitari Inail, di seguito denominata “Associazione”) con sede in Marino (Roma).

Durata
Art. 2 La durata dell’Associazione è fissata a tempo indeterminato.

Scopo istituzionale
Art. 3 L’Associazione  è  apartitica,  apolitica,  aconfessionale  e  senza  fini  di  lucro  diretto  e indiretto. Essa è retta dal presente Statuto, dalle norme del Codice Civile e dalle leggi speciali in materia.
Art. 4 L’Associazione ha per oggetto:
a)  Tutelare i diritti e gli interessi morali, giuridici ed economici relativi al rapporto di lavoro degli iscritti, con particolare riferimento ai dipendenti di enti assicurativi e previdenziali pubblici;
b)  Promuovere l'immagine del professionista sanitario non medico nella società;
c)   Promuovere e svolgere attività di studio e di ricerca scientifica per lo sviluppo            della conoscenza e dell'esperienza professionale;
d)  Promuovere la pubblicazione di testi infermieristici e di altre discipline sanitarie non mediche e di una rivista con proposte, progetti, ricerca relative all’area medico-legale;
e)  Organizzare congressi, seminari, giornate di studi, progetti di formazione FAD;
f)   Istituire e gestire gruppi di lavoro, corsi di studio, di aggiornamento culturale e  professionale, di formazione e di specializzazione per università, scuole ed istituti di ogni ordine e grado;
g)  Coinvolgere e sollecitare una sempre maggiore attenzione sulle scienze     infermieristiche, attraverso l'attivazione di congressi, convegni, manifestazioni   scientifiche e seminari di studio, in sede nazionale ed internazionale;
 h)  l’associazione professionale è  autonoma ma, con  ordinanza  del  Presidente            sottoposta a  ratifica  da  parte  del Consiglio Direttivo Nazionale, può aderire       per il perseguimento degli scopi sociali ad organizzazioni sindacali o ad altre associazioni rappresentanti dei lavoratori, anche in forma federativa.
Art. 5  Per il raggiungimento dei suoi scopi statutari e delle sue finalità, l'Associazione potrà collaborare e/o aderire ovvero federarsi con qualsiasi ente pubblico o privato, internazionale, nazionale o locale, movimenti o associazioni europei ed extraeuropei.

Norme generali riguardanti gli Associati e gli Organi Sociali Nazionali e Regionali
Art. 6 I Soci dell’Associazione si distinguono in:
a)  Soci Fondatori, che sono stati iscritti di diritto come fondatori dell’Associazione.
         b)  Soci Ordinari, che rivestono la qualifica di infermiere, tecnico di radiologia o       fisioterapista, che prestano la loro attività come dipendenti di enti pubblici assicurativi o previdenziali (Inail ed Inps) o comunque in ambito medico-legale.
        Possono  assumere  tale  qualifica  anche  i suddetti professionisti sanitari che          che abbiano cessato il servizio causa pensionamento.
Soci Onorari, costituiti da tutti i professionisti sanitari non medici di qualsiasi branca, che operano in qualunque ambito sanitario diverso da quello sopra descritto, sia esso pubblico, privato o libero-professionale.


Assunzione della qualifica di Associato
L’adesione all’Associazione degli Associati Ordinari ed Onorari dovrà avvenire mediante domanda scritta indirizzata al Presidente, corredata di tutti i dati anagrafici richiesti, compresi i dati relativi ai titoli comprovanti l’attività svolta e l'ambito in cui si svolge. Il Presidente, in riunione con il Consiglio Direttivo Nazionale, decide sull’ammissione degli Associati in modo inappellabile. Tutti gli Associati sono ammessi come tali dopo la votazione a maggioranza del Consiglio Direttivo Nazionale.





Art. 7 Perdita della qualifica di Associato
La qualifica di Associato si perde per: radiazione, cancellazione, dimissioni.
a)  La radiazione è deliberata dal Consiglio Direttivo Nazionale, a maggioranza assoluta dei suoi  membri,  quando  l’Associato  non  ottemperi  alle  disposizioni  del  presente Statuto o alle deliberazioni prese dagli organi sociali, ed inoltre quando, in qualunque modo, arrechi danni morali o materiali all’Associazione: la  delibera  in  ordine  alla  radiazione  dovrà  comunque  essere adottata con voto  a scrutinio segreto.
b)  La cancellazione avviene per morosità dell’Associato nel pagamento della quota annuale oppure per lo scioglimento dell’Associazione.
c)   Le dimissioni dalla qualifica di Associato devono essere inoltrate a mezzo lettera raccomandata A.R., da inviarsi al Presidente entro il termine di tre mesi dalla scadenza  dell’anno  sociale  (31  dicembre  di  ogni  anno);  le  dimissioni  non comportano il diritto al rimborso della quota sociale eventualmente già versata.
Art. 8 Diritti e doveri dell’Associato
L’appartenenza  all’Associazione  ha  carattere  “libero”  e  “volontario”  ma  impegna comunque  gli  iscritti  al  raggiungimento  delle  finalità  dell’Associazione,  così  come individuate  dal  presente  Statuto.  E’  esclusa  qualsiasi  forma  di  temporaneità  ed occasionaliltà nella partecipazione alla vita associativa.
Tutti gli Associati:
a)  Godono dei benefici derivanti dall’attività sociale
b)  Hanno  l’obbligo  di  uniformarsi alle disposizioni e  impegni stabiliti  nel presente Statuto.  Il  Consiglio Direttivo Nazionale stabilisce, di anno in anno,  l’ammontare della quota associativa annuale.
                    c)   Hanno  medesimi  diritti  e  doveri  derivanti  dalla  legge  vigente, dal       presente Statuto e dalle deliberazioni prese dagli organi sociali.

Tutti gli Associati sono tenuti a:
d)  Pagare la quota annuale, possibilmente entro marzo dell’anno in corso;
e)  Osservare scrupolosamente il presente Statuto e le deliberazioni emanate dagli organi sociali.
Oltre alla quota Associativa, l’Associato che voglia partecipare ad iniziative promosse dall’Associazione di cui al precedente articolo 4, è tenuto a versare un “contributo sociale” per la copertura delle spese da sostenere di volta in volta, nella misura stabilita dal Consiglio Direttivo Nazionale.
                  
Gli  Associati  Fondatori,  se  non  nominati  dal  Presidente  o  eletti  nel Consiglio Direttivo Nazionale:
f)Fanno parte del Consiglio Direttivo      Nazionale come membri emeriti; 
g)  Formeranno il Comitato dei Saggi
h)  Possono (senza diritto di voto) essere invitati alle riunioni del  Consiglio Direttivo Nazionale;
i)   Possono far parte di gruppi permanenti.
Art. 9 Gli  Associati  di  una  Regione  o  di  un  gruppo  di  Regioni  possono  riunirsi  in  Sezioni Regionali.   In   tal   caso   eleggeranno   un   Consiglio Direttivo  Regionale   composto da un Segretario, da un Vice-Segretario e da alcuni Consiglieri fino ad un massimo di cinque membri. Le Sezioni Regionali possono avere autonomia gestionale nel proprio ambito regionale (a titolo esemplificativo: indire riunioni, organizzare corsi di aggiornamento interno, diramare comunicati con valenza prettamente locale, ecc.) sempre nel rispetto dell’oggetto sociale dell’Associazione  ed  in  base  alle  direttive di carattere generale impartite ed approvate dal Consiglio Direttivo Nazionale.




Art. 10 L’Assemblea  Generale è costituita da tutti gli Associati in regola con il pagamento della quota sociale dell’anno in corso. Ad essa spetta il compito di deliberare:
a)  Sullo scioglimento dell’Associazione;
b)  Sulle proposte di modifica dello Statuto;
         c)   Su  ogni  altro  argomento  di  carattere  straordinario  proposto  dal Consiglio Direttivo.
                      d)    Elegge il Consiglio Direttivo Nazionale ogni cinque anni.

L’assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo Nazionale o, in sua assenza, da uno dei due Vice-Presidenti. Gli Associati aventi diritto al voto potranno farsi rappresentare in assemblea mediante delega scritta ad altro Associato,  che  non  sia  componente  del  Consiglio Direttivo Nazionale; non è ammessa più di una delega per Associato.

L’Assemblea Generale è convocata dal Presidente:
a)  Quando se ne ravveda la necessità a norma del presente Statuto.
b)  In  via  straordinaria  quando  ne  sia  fatta  richiesta da almeno un quinto degli Associati aventi diritto di voto che siano in regola con il pagamento delle quote sociali.
c)  Al termine dei cinque anni di mandato del Consiglio Direttivo per la sua rielezione.

L’avviso di convocazione deve essere inviato a tutti gli Associati a mezzo lettera, a mezzo  fax  ovvero  posta  elettronica  ovvero  altro  mezzo  equipollente,  oppure pubblicato sull’organo ufficiale dell’Associazione (sito web, eventuale giornale) almeno venti giorni prima della data fissata per l’assemblea. Esso deve contenere l’ordine del giorno, la data della prima e della seconda convocazione, il luogo della riunione e l’ora di inizio e di fine.

L’Assemblea Generale è valida:
                   f) In  prima  convocazione,  quando  sia  presente  almeno  la  metà  più  uno       degli Associati intervenuti;
                   g)  In seconda convocazione, qualunque sia il numero degli Associati intervenuti. L’assemblea  Generale  così  validamente  costituita  delibera  a  maggioranza  assoluta dei  voti  degli  Associati  presenti  o  regolarmente  rappresentati  per  delega. Per  le deliberazioni relative alle modifiche statutarie, nonché allo scioglimento dell’Associazione ed  alla  devoluzione  del  suo  patrimonio,  occorre  il  voto  favorevole di almeno i tre quarti degli Associati, tanto in prima che in seconda convocazione.

Art. 11 Il  Consiglio Direttivo Nazionale è l’organismo  che  promuove,  decide  e  coordina  l’attività  dell’Associazione. Dura  in carica cinque anni, salvo dimissioni, e viene eletto dall'assemblea generale degli iscritti alla sua scadenza.
In seduta plenaria è costituito, oltre che dagli organi sociali eletti come il Presidente Nazionale ed il suo staff ed il Collegio dei Revisori dei Conti, anche dagli Associati Fondatori (ove non facenti parte del Direttivo Nazionale) e da tutti  i membri dei Consigli Direttivi Regionali.

Il Consiglio Direttivo Nazionale si riunisce tutte le volte che il Presidente Nazionale lo ritenga necessario, quando lo richiedono almeno due membri del Consiglio stesso o  quando  ne  sia  fatta  richiesta  da  almeno  tre  Segretari  Regionali  e  comunque almeno due volte all’anno per coordinare le attività delle Sezioni Regionali.
Il Consiglio Direttivo Nazionale ha compiti di coordinamento degli Associati a livello nazionale.
                   In particolare al Consiglio Direttivo Nazionale spettano i seguenti compiti:

 a)  Eleggere a scrutinio segreto i Revisori dei Conti;
          b)   Discutere e deliberare sui rendiconti, consuntivi e revisionali e sulle relazioni del Consiglio Direttivo, fissando l’entità della quota sociale annuale e delle eventuali quote addizionali regionali;
 c)  Deliberare sulle direttive di ordine generale, sull’attività svolta e da svolgere e su  ogni altro argomento di carattere ordinario;
 d)  Avanzare proposte in merito ai programmi di attività dell’Associazione;
e)    Predisporre ed aggiornare il Regolamento dell’Associazione.



 
I membri del Consiglio Direttivo Nazionale soggetti ad elezione durano in carica cinque anni, ed in particolare sino all’approvazione del rendiconto dell’ultimo anno del quinquennio, e sono rieleggibili.

Art. 12 Il Consiglio Direttivo (o staff) è l’organismo Associativo che, eletto con il Presidente e dietro sua proprosta dall'Assemblea generale degli iscritti,   implementa   l’attività   dell’Associazione   sotto   l’aspetto strategico,  politico  ed  organizzativo.  Esso  rappresenta  l’organismo  di  gestione  del programma   associativo  quinquennale  approvato dal Consiglio Direttivo stesso. E’ scelto direttamente dal Presidente dell’Associazione e votato dall'Assemblea Generale dei soci, ed  è  costituito  da  cinque  fino  ad  un massimo  di  otto  membri, più i Soci Fondatori che lo sono di diritto, pur non mantenendo il diritto di voto.
I  membri  del  Consiglio Direttivo Nazionale  rimangono  in  carica  per  un  periodo  di  durata uguale a quella del Presidente Nazionale, ossia cinque anni.
Il Consiglio Direttivo è l’organismo che:
?     Gestisce tutta l’attività dell’Associazione.
?     Attua il programma quinquennale presentato dal Presidente.
           •   Promuove l’attività dell’Associazione a livello nazionale ed internazionale.

Il Consiglio Direttivo ha il compito di:
a)  Deliberare sulle questioni riguardanti l’attività dell’Associazione per l’attuazione delle  sue  finalità  e  secondo  le  direttive  dell’assemblea generale, assumendo  tutte  le iniziative necessarie;
b)  Predisporre i rendiconti consuntivi e preventivi;
c)   Deliberare sull’adesione e partecipazione ad Enti ed istituzioni pubbliche e private, designando gli eventuali propri rappresentanti, da scegliersi tra gli Associati;
d)  Compiere  tutti  gli  atti  di  ordinaria  e  straordinaria  amministrazione  e  pertanto tutti  gli  atti  che  si  riterranno  opportuni  per  l’attuazione  e  il  raggiungimento dell’oggetto sociale;
e)  Dare parere su ogni questione sottoposta al suo esame dal Presidente o da altri membri del Consiglio stesso.
f)   Elegge i membri dei Consigli Direttivi Regionali e vigila sulle loro attività istituzionali.
Il Consiglio Direttivo si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritiene necessario o quando  ne  sia  fatta  motivata richiesta  da  almeno  due  membri  del  Consiglio stesso,  e comunque non meno di due volte l'anno.

Art. 13 Il Consiglio Direttivo Nazionale è convocato  dal  Presidente mediante lettera raccomandata o qualsiasi altro supporto (cartaceo o magnetico) e può essere spedito con qualsiasi sistema di comunicazione (compresi il telefax e la posta elettronica) almeno venti giorni prima del giorno fissato per la riunione.
L’avviso  di convocazione  deve  contenere: i nominativi dei convocati, l’ordine del  giorno, la data della prima e dell'eventuale  seconda  convocazione, il  luogo della  riunione e l’ora di inizio e di fine della riunione.
Il Consiglio Direttivo è comunque regolarmente costituito ed atto a deliberare qualora alle riunioni sia presente la metà più uno dei membri convocati, anche se non sono state rispettate le suddette formalità.
Il  Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, da uno dei due Vice-Presidenti. Delle riunioni verrà redatto il relativo verbale dal Segretario Nazionale che verrà sottoscritto e ratificato dal Presidente e da tutti i componenti del Consiglio stesso.





Art. 14 Le riunioni del Consiglio Direttivo Nazionale, sia in seduta plenaria che non,      sono validamente costituite qualora vi sia la presenza effettiva della metà più uno dei  membri convocati e le delibere siano adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti: in caso di parità prevale il voto di chi presiede la riunione.
 La documentazione relativa alle delibere dovrà essere conservata in allegato ai libri dei verbali riunioni.


Art. 15 Il Collegio  dei  Revisori  dei  Conti: è l’organismo preposto al controllo della gestione economica dell’Associazione e dura in carica cinque anni, salvo dimissioni.
è costituito da un Presidente, tre membri effettivi e due supplenti eletti dal Consiglio Direttivo Nazionale. Esso rimane in carica cinque anni ed, in particolare, sino all’approvazione del rendiconto dell’ultimo anno del mandato. I suoi membri sono rieleggibili.

Il Collegio dei Revisori dei Conti:
a)  Esamina la tenuta di una regolare e trasparente contabilità;
b)  Sorveglia e controlla ogni spesa sostenuta dall’Associazione e dai suoi membri;
c)   Verifica   la   congruità  dei  rendiconti,  verbalizza  e  segnala  l’esito  finale  al Tesoriere, ed  al  Consiglio Direttivo Nazionale,  riferendo  sulla regolarità della contabilità e dei rendiconti da approvare;
d)  Controlla l’andamento economico e finanziario dell’Associazione e l’operato dei membri del Consiglio Direttivo;
e) Si riunisce con sistema collegiale ed in presenza del Tesoriere dell’Associazione almeno  due  volte  l’anno  nel  corso  dell’esercizio  sociale;  ciò  anche  ai  fini  di predisporre la relazione da allegare al bilancio consuntivo annuale dell’Associazione.

Art. 16 Il  Consiglio Direttivo Regionale  promuove,  decide  e  coordina  l’attività  dell’Associazione  a livello Regionale. Dura in carica cinque anni salvo dimissioni.
Per costituire un Consiglio Regionale la regione deve contare almeno dieci Associati in regola con il pagamento delle quote sociali per l’anno in corso. In caso contrario tale regione  può  accorparsi  con  altre  regioni  limitrofe  secondo  le  modalità  indicate  dal  Consiglio Direttivo Nazionale. I membri dei suddetti Consigli Regionali vengono eletti dal Consiglio Direttivo Nazionale.
Il Consiglio Direttivo Regionale coordina l'attività degli Associati a livello regionale o pluri-regionale in caso di accorpamenti di più regioni insieme.

Il Consiglio Direttivo Regionale:
a)  è  composto  dal  Segretario Regionale, dal Vice-Segretario nonché dai
Consiglieri Regionali, fino ad un massimo di cinque membri;
b)   Nelle  proprie  riunioni  organizza  e  propone  gli  eventi  formativi  regionali,  che saranno inviati in sede Nazionale per l’approvazione, nei tempi utili e nel rispetto dei termini previsti.
c)  Decide  sulle  proposte,  presentate  dal Segretario  Regionale  o  dai  Consiglieri,  e sulle  scelte  delle  collaborazioni  esterne  all’Associazione, valutandone  l’entità economica.
d)  Autorizza  le  spese  Regionali  straordinarie  se  previste nel  bilancio preventivo approvato dal Consiglio Nazionale e laddove ritenute indispensabili.


e) Può  sfiduciare  il  Segretario  Regionale  se  ritiene  che  non  sia  adeguatamente conforme  alla  mission  dell’Associazione  o  non  sia  in  grado  di  portare  avanti  il programma quinquennale presentato.


Ruoli degli Organi Sociali Nazionali (aspetti generali)
Art. 17 Al fine di favorire il maggiore impegno possibile gli Associati nella vita istituzionale dell’Associazione e rendere più autonomi i Consigli Direttivi Regionali da eventuali condizionamenti da parte di propri membri anche presenti negli organi Nazionali, si adotta il criterio d’incompatibilità tra le cariche istituzionali.
Ciò comporta che:
a)  Il  Presidente  Nazionale ed i membri del Consiglio Direttivo Nazionale non possono far parte anche di un qualunque Consiglio Direttivo Regionale.

Art. 18 Il Presidente dell’Associazione ed il Consiglio Direttivo da lui indicato sono eletti direttamente dall'Assemblea Generale  con voto segreto. Il Presidente è il rappresentante legale dell’Associazione di fronte a terzi ed in giudizio. Presiede le  riunioni  del  Consiglio  Direttivo Nazionale, in seduta parziale o plenaria, e delle  Assemblee  Generali dei Soci.  Il  Presidente  dura  in  carica  per  un  quinquennio  ed  è rieleggibile.
Il Presidente può essere sfiduciato solo dal Consiglio Direttivo Nazionale qualora sussistano gravi e documentabili motivazioni ed essere quindi invitato alle dimissioni.
Il Presidente ha facoltà di decidere, a propria discrezione, la sospensione o la revoca di non più di due membri del Consiglio Direttivo Nazionale da lui stesso eletti, sostituendoli con altri di sua fiducia, qualora essi non ottemperino al mandato ricevuto o comunque qualora sia venuto meno il rapporto fiduciario.

Il  Presidente  nomina  i membri del Consiglio Direttivo Nazionale, composto da due  Vice-Presidenti,  un Segretario ed un Tesoriere, nonché il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti, tra gli Associati che ritiene capaci e di sua completa fiducia.

Art. 19 I due Vice-Presidenti collaborano strettamente con il Presidente negli impegni dell’Associazione, promuovendo e sviluppando gli obiettivi prefissati dall’A.N.P.S.I  attraverso tutte le opportunità delegategli dal Presidente, nel rispetto del programma di lavoro o  su  iniziative  proprie previo parere  positivo  dello  stesso.  Essi  vengono  nominati  dal Presidente  e, su  delega  dello  stesso e con un ampio margine di autonomia,  rappresentano  l’Associazione a tutti i livelli e  lo  sostituiscono  in caso di assenza o di suo impedimento nelle riunioni ufficiali dell’Associazione, nonché nelle attività istituzionali e nelle relazioni sociali a qualsiasi livello.

Art. 20 Il  Segretario  è  nominato  dal  Presidente. E’ responsabile del regolare andamento organizzativo ed amministrativo  dell’Associazione,  tiene  i  contatti  con  i  Consigli Regionali  e  con  tutti gli  Associati a livello nazionale.  E’  responsabile  della  corrispondenza  in  arrivo  ed  in partenza  e  provvede  al protocollo ed all’archiviazione  della stessa; trasmette eventuale  corrispondenza  ai  membri  del  Consiglio Direttivo  o  al  Presidente,  a seconda  delle  competenze; cura la stesura e la conservazione dei verbali delle riunioni. è  garante  delle  informazioni  e  dei  materiali  in  arrivo all’Associazione; trasmette al Tesoriere le copie dei bollettini postali arrivati in sede per nuove iscrizioni o rinnovi all’Associazione. Cura le relazioni sociali con l'esterno e la comunicazione, promuovendo in maniera efficace l'immagine dell'Associazione al mondo esterno. Tiene i contatti con i soggetti istituzionali con i quali l'Associazione ha rapporti. In caso di assenza o impedimento al proseguimento dell’incarico è sostituito ad interim da uno dei due Vice-Presidenti fino alla nomina di un nuovo Segretario da parte del Presidente. Può sostituire temporaneamente Presidente o Vice-Presidenti in caso di loro assenza in tutte le attività istituzionali connesse alle loro funzioni, incluse quelle di rappresentanza.



Art. 21 Il  Tesoriere  Nazionale: è  nominato  dal  Presidente ed è  il  responsabile  della  gestione economico-contabile dell’Associazione, cui  è  affidata  la  corretta  gestione  del patrimonio economico finanziario della stessa e degli inventari. In sua assenza, solo il  Presidente  può  firmare i  movimenti  economici.  Predispone  un  bilancio preventivo e consuntivo. Mantiene rapporti con istituti di credito e con altri agenti contabili insieme al Presidente. Mantiene i rapporti con fornitori e consulenti. Informa dei dati relativi al bilancio il Consiglio Direttivo, il Collegio dei Revisori dei Conti ed i Soci nell’Assemblea Generale ed attraverso la rivista o il sito web.


Patrimonio Sociale e Rendiconto Economico

Art. 22 Le entrate dell’Associazione sono costituite:
dalle quote sociali; dai redditi derivanti dal suo patrimonio; dagli introiti realizzati nello        svolgimento della sua attività istituzionale e di quelle ad essa direttamente connesse o accessorie; da elargizioni o contributi da parte di enti pubblici e privati e/o persone fisiche; da contributi di pubbliche amministrazioni per lo svolgimento di attività in convenzione o accreditamento; dai fondi pervenuti a seguito di raccolte pubbliche occasionali; da elargizioni straordinarie e volontarie dei soci stessi; dai contributi straordinari richiesti sporadicamente ai Soci in occasione dell'organizzazione di eventi particolari che comportino degli oneri aggiuntivi, la cui richiesta resta di natura comunque volontaria e mai obbligatoria.
   
Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.

Art. 23 Il patrimonio dell’Associazione è costituito:
a)  Dai beni mobili ed immobili di proprietà dell’Associazione;
b)  Da eventuali riserve costituite con le eccedenze di bilancio;
c)   Da eventuali donazioni, lasciti di terzi.
E’  fatto  divieto  all’Associazione  di  distribuire  tra  gli  Associati,  durante  la  vita dell’Associazione, anche in modo indiretto e sotto qualsiasi forma, fondi utili, riserve
di  patrimonio.  In  caso  di  scioglimento  il  patrimonio  dell’Associazione  dovrà  essere devoluto ad altro ente o istituzione con finalità analoghe all’Associazione o a fini di pubblica utilità, sentito l’organo di controllo di cui all’art. 3 c. 190 del D.lg. 662 del 23.12.1996 e salvo diversa imposizione di Legge.

Art. 24 L’esercizio sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.
Il  bilancio  consuntivo  dovrà  essere  predisposto  dal  Tesoriere  e  presentato  al Consiglio Direttivo Nazionale per la necessaria approvazione e quindi sottoposto, unitamente alla  relazione  del  Collegio  dei  Revisori  dei  Conti,  al  Consiglio  Direttivo Nazionale  in seduta plenaria per l’approvazione entro il 31 dicembre di ciascun anno solare successivo.


Norme finali – Foro competente

Art. 25  Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto o dal Regolamento conforme ad esso si rinvia alle norme di legge in materia di associazioni non riconosciute ed ai principi generali dell’ordinamento giuridico italiano. Tutte le eventuali controversie sociali che dovessero insorgere tra gli Associati e tra questi ultimi e l’Associazione o suoi organi sociali saranno   sottoposte,  con   esclusione   espressa   di   ogni   altra   giurisdizione,  alla competenza   di   un   arbitro   conciliatore   nominato   dall’assemblea   da   scegliersi nell’ambito  degli  iscritti  all’Albo  degli  avvocati  di  Roma  e,  in  caso  di  mancato accordo da parte dell’assemblea, da nominarsi da parte del Presidente del Tribunale di Roma; esso giudicherà ex bono et aequo, senza formalità di procedura. Il suo lodo sarà inappellabile.


Statuto ed Atto Costitutivo regolarmente registrati a norma di legge in data 20 Giugno 2008.




 
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