Costituzione e sede Art. 1 E costituita mediante scrittura privata registrata, ai sensi degli art. 36 e seguenti del Codice Civile, lAssociazione Professionale non riconosciuta e senza scopo di lucro denominata A.N.P.S.I (Associazione Nazionale Professionisti Sanitari Inail, di seguito denominata Associazione) con sede in Marino (Roma).
Durata Art. 2 La durata dellAssociazione è fissata a tempo indeterminato.
Scopo istituzionale Art. 3 LAssociazione è apartitica, apolitica, aconfessionale e senza fini di lucro diretto e indiretto. Essa è retta dal presente Statuto, dalle norme del Codice Civile e dalle leggi speciali in materia. Art. 4 LAssociazione ha per oggetto: a) Tutelare i diritti e gli interessi morali, giuridici ed economici relativi al rapporto di lavoro degli iscritti, con particolare riferimento ai dipendenti di enti assicurativi e previdenziali pubblici; b) Promuovere l'immagine del professionista sanitario non medico nella società; c) Promuovere e svolgere attività di studio e di ricerca scientifica per lo sviluppo della conoscenza e dell'esperienza professionale; d) Promuovere la pubblicazione di testi infermieristici e di altre discipline sanitarie non mediche e di una rivista con proposte, progetti, ricerca relative allarea medico-legale; e) Organizzare congressi, seminari, giornate di studi, progetti di formazione FAD; f) Istituire e gestire gruppi di lavoro, corsi di studio, di aggiornamento culturale e professionale, di formazione e di specializzazione per università, scuole ed istituti di ogni ordine e grado; g) Coinvolgere e sollecitare una sempre maggiore attenzione sulle scienze infermieristiche, attraverso l'attivazione di congressi, convegni, manifestazioni scientifiche e seminari di studio, in sede nazionale ed internazionale; h) lassociazione professionale è autonoma ma, con ordinanza del Presidente sottoposta a ratifica da parte del Consiglio Direttivo Nazionale, può aderire per il perseguimento degli scopi sociali ad organizzazioni sindacali o ad altre associazioni rappresentanti dei lavoratori, anche in forma federativa. Art. 5 Per il raggiungimento dei suoi scopi statutari e delle sue finalità, l'Associazione potrà collaborare e/o aderire ovvero federarsi con qualsiasi ente pubblico o privato, internazionale, nazionale o locale, movimenti o associazioni europei ed extraeuropei.
Norme generali riguardanti gli Associati e gli Organi Sociali Nazionali e Regionali Art. 6 I Soci dellAssociazione si distinguono in: a) Soci Fondatori, che sono stati iscritti di diritto come fondatori dellAssociazione. b) Soci Ordinari, che rivestono la qualifica di infermiere, tecnico di radiologia o fisioterapista, che prestano la loro attività come dipendenti di enti pubblici assicurativi o previdenziali (Inail ed Inps) o comunque in ambito medico-legale. Possono assumere tale qualifica anche i suddetti professionisti sanitari che che abbiano cessato il servizio causa pensionamento. Soci Onorari, costituiti da tutti i professionisti sanitari non medici di qualsiasi branca, che operano in qualunque ambito sanitario diverso da quello sopra descritto, sia esso pubblico, privato o libero-professionale.
Assunzione della qualifica di Associato Ladesione allAssociazione degli Associati Ordinari ed Onorari dovrà avvenire mediante domanda scritta indirizzata al Presidente, corredata di tutti i dati anagrafici richiesti, compresi i dati relativi ai titoli comprovanti lattività svolta e l'ambito in cui si svolge. Il Presidente, in riunione con il Consiglio Direttivo Nazionale, decide sullammissione degli Associati in modo inappellabile. Tutti gli Associati sono ammessi come tali dopo la votazione a maggioranza del Consiglio Direttivo Nazionale.
Art. 7 Perdita della qualifica di Associato La qualifica di Associato si perde per: radiazione, cancellazione, dimissioni. a) La radiazione è deliberata dal Consiglio Direttivo Nazionale, a maggioranza assoluta dei suoi membri, quando lAssociato non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto o alle deliberazioni prese dagli organi sociali, ed inoltre quando, in qualunque modo, arrechi danni morali o materiali allAssociazione: la delibera in ordine alla radiazione dovrà comunque essere adottata con voto a scrutinio segreto. b) La cancellazione avviene per morosità dellAssociato nel pagamento della quota annuale oppure per lo scioglimento dellAssociazione. c) Le dimissioni dalla qualifica di Associato devono essere inoltrate a mezzo lettera raccomandata A.R., da inviarsi al Presidente entro il termine di tre mesi dalla scadenza dellanno sociale (31 dicembre di ogni anno); le dimissioni non comportano il diritto al rimborso della quota sociale eventualmente già versata. Art. 8 Diritti e doveri dellAssociato Lappartenenza allAssociazione ha carattere libero e volontario ma impegna comunque gli iscritti al raggiungimento delle finalità dellAssociazione, così come individuate dal presente Statuto. E esclusa qualsiasi forma di temporaneità ed occasionaliltà nella partecipazione alla vita associativa. Tutti gli Associati: a) Godono dei benefici derivanti dallattività sociale b) Hanno lobbligo di uniformarsi alle disposizioni e impegni stabiliti nel presente Statuto. Il Consiglio Direttivo Nazionale stabilisce, di anno in anno, lammontare della quota associativa annuale. c) Hanno medesimi diritti e doveri derivanti dalla legge vigente, dal presente Statuto e dalle deliberazioni prese dagli organi sociali.
Tutti gli Associati sono tenuti a: d) Pagare la quota annuale, possibilmente entro marzo dellanno in corso; e) Osservare scrupolosamente il presente Statuto e le deliberazioni emanate dagli organi sociali. Oltre alla quota Associativa, lAssociato che voglia partecipare ad iniziative promosse dallAssociazione di cui al precedente articolo 4, è tenuto a versare un contributo sociale per la copertura delle spese da sostenere di volta in volta, nella misura stabilita dal Consiglio Direttivo Nazionale.
Gli Associati Fondatori, se non nominati dal Presidente o eletti nel Consiglio Direttivo Nazionale: f)Fanno parte del Consiglio Direttivo Nazionale come membri emeriti; g) Formeranno il Comitato dei Saggi h) Possono (senza diritto di voto) essere invitati alle riunioni del Consiglio Direttivo Nazionale; i) Possono far parte di gruppi permanenti. Art. 9 Gli Associati di una Regione o di un gruppo di Regioni possono riunirsi in Sezioni Regionali. In tal caso eleggeranno un Consiglio Direttivo Regionale composto da un Segretario, da un Vice-Segretario e da alcuni Consiglieri fino ad un massimo di cinque membri. Le Sezioni Regionali possono avere autonomia gestionale nel proprio ambito regionale (a titolo esemplificativo: indire riunioni, organizzare corsi di aggiornamento interno, diramare comunicati con valenza prettamente locale, ecc.) sempre nel rispetto delloggetto sociale dellAssociazione ed in base alle direttive di carattere generale impartite ed approvate dal Consiglio Direttivo Nazionale.
Art. 10 LAssemblea Generale è costituita da tutti gli Associati in regola con il pagamento della quota sociale dellanno in corso. Ad essa spetta il compito di deliberare: a) Sullo scioglimento dellAssociazione; b) Sulle proposte di modifica dello Statuto; c) Su ogni altro argomento di carattere straordinario proposto dal Consiglio Direttivo. d) Elegge il Consiglio Direttivo Nazionale ogni cinque anni.
Lassemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo Nazionale o, in sua assenza, da uno dei due Vice-Presidenti. Gli Associati aventi diritto al voto potranno farsi rappresentare in assemblea mediante delega scritta ad altro Associato, che non sia componente del Consiglio Direttivo Nazionale; non è ammessa più di una delega per Associato.
LAssemblea Generale è convocata dal Presidente: a) Quando se ne ravveda la necessità a norma del presente Statuto. b) In via straordinaria quando ne sia fatta richiesta da almeno un quinto degli Associati aventi diritto di voto che siano in regola con il pagamento delle quote sociali. c) Al termine dei cinque anni di mandato del Consiglio Direttivo per la sua rielezione.
Lavviso di convocazione deve essere inviato a tutti gli Associati a mezzo lettera, a mezzo fax ovvero posta elettronica ovvero altro mezzo equipollente, oppure pubblicato sullorgano ufficiale dellAssociazione (sito web, eventuale giornale) almeno venti giorni prima della data fissata per lassemblea. Esso deve contenere lordine del giorno, la data della prima e della seconda convocazione, il luogo della riunione e lora di inizio e di fine.
LAssemblea Generale è valida: f) In prima convocazione, quando sia presente almeno la metà più uno degli Associati intervenuti; g) In seconda convocazione, qualunque sia il numero degli Associati intervenuti. Lassemblea Generale così validamente costituita delibera a maggioranza assoluta dei voti degli Associati presenti o regolarmente rappresentati per delega. Per le deliberazioni relative alle modifiche statutarie, nonché allo scioglimento dellAssociazione ed alla devoluzione del suo patrimonio, occorre il voto favorevole di almeno i tre quarti degli Associati, tanto in prima che in seconda convocazione.
Art. 11 Il Consiglio Direttivo Nazionale è lorganismo che promuove, decide e coordina lattività dellAssociazione. Dura in carica cinque anni, salvo dimissioni, e viene eletto dall'assemblea generale degli iscritti alla sua scadenza. In seduta plenaria è costituito, oltre che dagli organi sociali eletti come il Presidente Nazionale ed il suo staff ed il Collegio dei Revisori dei Conti, anche dagli Associati Fondatori (ove non facenti parte del Direttivo Nazionale) e da tutti i membri dei Consigli Direttivi Regionali.
Il Consiglio Direttivo Nazionale si riunisce tutte le volte che il Presidente Nazionale lo ritenga necessario, quando lo richiedono almeno due membri del Consiglio stesso o quando ne sia fatta richiesta da almeno tre Segretari Regionali e comunque almeno due volte allanno per coordinare le attività delle Sezioni Regionali. Il Consiglio Direttivo Nazionale ha compiti di coordinamento degli Associati a livello nazionale. In particolare al Consiglio Direttivo Nazionale spettano i seguenti compiti:
a) Eleggere a scrutinio segreto i Revisori dei Conti; b) Discutere e deliberare sui rendiconti, consuntivi e revisionali e sulle relazioni del Consiglio Direttivo, fissando lentità della quota sociale annuale e delle eventuali quote addizionali regionali; c) Deliberare sulle direttive di ordine generale, sullattività svolta e da svolgere e su ogni altro argomento di carattere ordinario; d) Avanzare proposte in merito ai programmi di attività dellAssociazione; e) Predisporre ed aggiornare il Regolamento dellAssociazione.
I membri del Consiglio Direttivo Nazionale soggetti ad elezione durano in carica cinque anni, ed in particolare sino allapprovazione del rendiconto dellultimo anno del quinquennio, e sono rieleggibili.
Art. 12 Il Consiglio Direttivo (o staff) è lorganismo Associativo che, eletto con il Presidente e dietro sua proprosta dall'Assemblea generale degli iscritti, implementa lattività dellAssociazione sotto laspetto strategico, politico ed organizzativo. Esso rappresenta lorganismo di gestione del programma associativo quinquennale approvato dal Consiglio Direttivo stesso. E scelto direttamente dal Presidente dellAssociazione e votato dall'Assemblea Generale dei soci, ed è costituito da cinque fino ad un massimo di otto membri, più i Soci Fondatori che lo sono di diritto, pur non mantenendo il diritto di voto. I membri del Consiglio Direttivo Nazionale rimangono in carica per un periodo di durata uguale a quella del Presidente Nazionale, ossia cinque anni. Il Consiglio Direttivo è lorganismo che: ? Gestisce tutta lattività dellAssociazione. ? Attua il programma quinquennale presentato dal Presidente. Promuove lattività dellAssociazione a livello nazionale ed internazionale.
Il Consiglio Direttivo ha il compito di: a) Deliberare sulle questioni riguardanti lattività dellAssociazione per lattuazione delle sue finalità e secondo le direttive dellassemblea generale, assumendo tutte le iniziative necessarie; b) Predisporre i rendiconti consuntivi e preventivi; c) Deliberare sulladesione e partecipazione ad Enti ed istituzioni pubbliche e private, designando gli eventuali propri rappresentanti, da scegliersi tra gli Associati; d) Compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione e pertanto tutti gli atti che si riterranno opportuni per lattuazione e il raggiungimento delloggetto sociale; e) Dare parere su ogni questione sottoposta al suo esame dal Presidente o da altri membri del Consiglio stesso. f) Elegge i membri dei Consigli Direttivi Regionali e vigila sulle loro attività istituzionali. Il Consiglio Direttivo si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritiene necessario o quando ne sia fatta motivata richiesta da almeno due membri del Consiglio stesso, e comunque non meno di due volte l'anno.
Art. 13 Il Consiglio Direttivo Nazionale è convocato dal Presidente mediante lettera raccomandata o qualsiasi altro supporto (cartaceo o magnetico) e può essere spedito con qualsiasi sistema di comunicazione (compresi il telefax e la posta elettronica) almeno venti giorni prima del giorno fissato per la riunione. Lavviso di convocazione deve contenere: i nominativi dei convocati, lordine del giorno, la data della prima e dell'eventuale seconda convocazione, il luogo della riunione e lora di inizio e di fine della riunione. Il Consiglio Direttivo è comunque regolarmente costituito ed atto a deliberare qualora alle riunioni sia presente la metà più uno dei membri convocati, anche se non sono state rispettate le suddette formalità. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, da uno dei due Vice-Presidenti. Delle riunioni verrà redatto il relativo verbale dal Segretario Nazionale che verrà sottoscritto e ratificato dal Presidente e da tutti i componenti del Consiglio stesso.
Art. 14 Le riunioni del Consiglio Direttivo Nazionale, sia in seduta plenaria che non, sono validamente costituite qualora vi sia la presenza effettiva della metà più uno dei membri convocati e le delibere siano adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti: in caso di parità prevale il voto di chi presiede la riunione. La documentazione relativa alle delibere dovrà essere conservata in allegato ai libri dei verbali riunioni.
Art. 15 Il Collegio dei Revisori dei Conti: è lorganismo preposto al controllo della gestione economica dellAssociazione e dura in carica cinque anni, salvo dimissioni. è costituito da un Presidente, tre membri effettivi e due supplenti eletti dal Consiglio Direttivo Nazionale. Esso rimane in carica cinque anni ed, in particolare, sino allapprovazione del rendiconto dellultimo anno del mandato. I suoi membri sono rieleggibili.
Il Collegio dei Revisori dei Conti: a) Esamina la tenuta di una regolare e trasparente contabilità; b) Sorveglia e controlla ogni spesa sostenuta dallAssociazione e dai suoi membri; c) Verifica la congruità dei rendiconti, verbalizza e segnala lesito finale al Tesoriere, ed al Consiglio Direttivo Nazionale, riferendo sulla regolarità della contabilità e dei rendiconti da approvare; d) Controlla landamento economico e finanziario dellAssociazione e loperato dei membri del Consiglio Direttivo; e) Si riunisce con sistema collegiale ed in presenza del Tesoriere dellAssociazione almeno due volte lanno nel corso dellesercizio sociale; ciò anche ai fini di predisporre la relazione da allegare al bilancio consuntivo annuale dellAssociazione.
Art. 16 Il Consiglio Direttivo Regionale promuove, decide e coordina lattività dellAssociazione a livello Regionale. Dura in carica cinque anni salvo dimissioni. Per costituire un Consiglio Regionale la regione deve contare almeno dieci Associati in regola con il pagamento delle quote sociali per lanno in corso. In caso contrario tale regione può accorparsi con altre regioni limitrofe secondo le modalità indicate dal Consiglio Direttivo Nazionale. I membri dei suddetti Consigli Regionali vengono eletti dal Consiglio Direttivo Nazionale. Il Consiglio Direttivo Regionale coordina l'attività degli Associati a livello regionale o pluri-regionale in caso di accorpamenti di più regioni insieme.
Il Consiglio Direttivo Regionale: a) è composto dal Segretario Regionale, dal Vice-Segretario nonché dai Consiglieri Regionali, fino ad un massimo di cinque membri; b) Nelle proprie riunioni organizza e propone gli eventi formativi regionali, che saranno inviati in sede Nazionale per lapprovazione, nei tempi utili e nel rispetto dei termini previsti. c) Decide sulle proposte, presentate dal Segretario Regionale o dai Consiglieri, e sulle scelte delle collaborazioni esterne allAssociazione, valutandone lentità economica. d) Autorizza le spese Regionali straordinarie se previste nel bilancio preventivo approvato dal Consiglio Nazionale e laddove ritenute indispensabili.
e) Può sfiduciare il Segretario Regionale se ritiene che non sia adeguatamente conforme alla mission dellAssociazione o non sia in grado di portare avanti il programma quinquennale presentato.
Ruoli degli Organi Sociali Nazionali (aspetti generali) Art. 17 Al fine di favorire il maggiore impegno possibile gli Associati nella vita istituzionale dellAssociazione e rendere più autonomi i Consigli Direttivi Regionali da eventuali condizionamenti da parte di propri membri anche presenti negli organi Nazionali, si adotta il criterio dincompatibilità tra le cariche istituzionali. Ciò comporta che: a) Il Presidente Nazionale ed i membri del Consiglio Direttivo Nazionale non possono far parte anche di un qualunque Consiglio Direttivo Regionale.
Art. 18 Il Presidente dellAssociazione ed il Consiglio Direttivo da lui indicato sono eletti direttamente dall'Assemblea Generale con voto segreto. Il Presidente è il rappresentante legale dellAssociazione di fronte a terzi ed in giudizio. Presiede le riunioni del Consiglio Direttivo Nazionale, in seduta parziale o plenaria, e delle Assemblee Generali dei Soci. Il Presidente dura in carica per un quinquennio ed è rieleggibile. Il Presidente può essere sfiduciato solo dal Consiglio Direttivo Nazionale qualora sussistano gravi e documentabili motivazioni ed essere quindi invitato alle dimissioni. Il Presidente ha facoltà di decidere, a propria discrezione, la sospensione o la revoca di non più di due membri del Consiglio Direttivo Nazionale da lui stesso eletti, sostituendoli con altri di sua fiducia, qualora essi non ottemperino al mandato ricevuto o comunque qualora sia venuto meno il rapporto fiduciario.
Il Presidente nomina i membri del Consiglio Direttivo Nazionale, composto da due Vice-Presidenti, un Segretario ed un Tesoriere, nonché il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti, tra gli Associati che ritiene capaci e di sua completa fiducia.
Art. 19 I due Vice-Presidenti collaborano strettamente con il Presidente negli impegni dellAssociazione, promuovendo e sviluppando gli obiettivi prefissati dallA.N.P.S.I attraverso tutte le opportunità delegategli dal Presidente, nel rispetto del programma di lavoro o su iniziative proprie previo parere positivo dello stesso. Essi vengono nominati dal Presidente e, su delega dello stesso e con un ampio margine di autonomia, rappresentano lAssociazione a tutti i livelli e lo sostituiscono in caso di assenza o di suo impedimento nelle riunioni ufficiali dellAssociazione, nonché nelle attività istituzionali e nelle relazioni sociali a qualsiasi livello.
Art. 20 Il Segretario è nominato dal Presidente. E responsabile del regolare andamento organizzativo ed amministrativo dellAssociazione, tiene i contatti con i Consigli Regionali e con tutti gli Associati a livello nazionale. E responsabile della corrispondenza in arrivo ed in partenza e provvede al protocollo ed allarchiviazione della stessa; trasmette eventuale corrispondenza ai membri del Consiglio Direttivo o al Presidente, a seconda delle competenze; cura la stesura e la conservazione dei verbali delle riunioni. è garante delle informazioni e dei materiali in arrivo allAssociazione; trasmette al Tesoriere le copie dei bollettini postali arrivati in sede per nuove iscrizioni o rinnovi allAssociazione. Cura le relazioni sociali con l'esterno e la comunicazione, promuovendo in maniera efficace l'immagine dell'Associazione al mondo esterno. Tiene i contatti con i soggetti istituzionali con i quali l'Associazione ha rapporti. In caso di assenza o impedimento al proseguimento dellincarico è sostituito ad interim da uno dei due Vice-Presidenti fino alla nomina di un nuovo Segretario da parte del Presidente. Può sostituire temporaneamente Presidente o Vice-Presidenti in caso di loro assenza in tutte le attività istituzionali connesse alle loro funzioni, incluse quelle di rappresentanza.
Art. 21 Il Tesoriere Nazionale: è nominato dal Presidente ed è il responsabile della gestione economico-contabile dellAssociazione, cui è affidata la corretta gestione del patrimonio economico finanziario della stessa e degli inventari. In sua assenza, solo il Presidente può firmare i movimenti economici. Predispone un bilancio preventivo e consuntivo. Mantiene rapporti con istituti di credito e con altri agenti contabili insieme al Presidente. Mantiene i rapporti con fornitori e consulenti. Informa dei dati relativi al bilancio il Consiglio Direttivo, il Collegio dei Revisori dei Conti ed i Soci nellAssemblea Generale ed attraverso la rivista o il sito web.
Patrimonio Sociale e Rendiconto Economico
Art. 22 Le entrate dellAssociazione sono costituite: dalle quote sociali; dai redditi derivanti dal suo patrimonio; dagli introiti realizzati nello svolgimento della sua attività istituzionale e di quelle ad essa direttamente connesse o accessorie; da elargizioni o contributi da parte di enti pubblici e privati e/o persone fisiche; da contributi di pubbliche amministrazioni per lo svolgimento di attività in convenzione o accreditamento; dai fondi pervenuti a seguito di raccolte pubbliche occasionali; da elargizioni straordinarie e volontarie dei soci stessi; dai contributi straordinari richiesti sporadicamente ai Soci in occasione dell'organizzazione di eventi particolari che comportino degli oneri aggiuntivi, la cui richiesta resta di natura comunque volontaria e mai obbligatoria.
Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.
Art. 23 Il patrimonio dellAssociazione è costituito: a) Dai beni mobili ed immobili di proprietà dellAssociazione; b) Da eventuali riserve costituite con le eccedenze di bilancio; c) Da eventuali donazioni, lasciti di terzi. E fatto divieto allAssociazione di distribuire tra gli Associati, durante la vita dellAssociazione, anche in modo indiretto e sotto qualsiasi forma, fondi utili, riserve di patrimonio. In caso di scioglimento il patrimonio dellAssociazione dovrà essere devoluto ad altro ente o istituzione con finalità analoghe allAssociazione o a fini di pubblica utilità, sentito lorgano di controllo di cui allart. 3 c. 190 del D.lg. 662 del 23.12.1996 e salvo diversa imposizione di Legge.
Art. 24 Lesercizio sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno. Il bilancio consuntivo dovrà essere predisposto dal Tesoriere e presentato al Consiglio Direttivo Nazionale per la necessaria approvazione e quindi sottoposto, unitamente alla relazione del Collegio dei Revisori dei Conti, al Consiglio Direttivo Nazionale in seduta plenaria per lapprovazione entro il 31 dicembre di ciascun anno solare successivo.
Norme finali Foro competente
Art. 25 Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto o dal Regolamento conforme ad esso si rinvia alle norme di legge in materia di associazioni non riconosciute ed ai principi generali dellordinamento giuridico italiano. Tutte le eventuali controversie sociali che dovessero insorgere tra gli Associati e tra questi ultimi e lAssociazione o suoi organi sociali saranno sottoposte, con esclusione espressa di ogni altra giurisdizione, alla competenza di un arbitro conciliatore nominato dallassemblea da scegliersi nellambito degli iscritti allAlbo degli avvocati di Roma e, in caso di mancato accordo da parte dellassemblea, da nominarsi da parte del Presidente del Tribunale di Roma; esso giudicherà ex bono et aequo, senza formalità di procedura. Il suo lodo sarà inappellabile.
Statuto ed Atto Costitutivo regolarmente registrati a norma di legge in data 20 Giugno 2008.
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